Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (...)

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                              Art. 01.
  1.  (( All'articolo  44  della  legge 6 giugno  1974,  n.  298,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: ))
  (( "Costituisce  comunque  violazione  ai sensi dell'articolo 46 la
circolazione  di  veicoli  immatricolati  all'estero sprovvisti della
prescritta autorizzazione al trasporto internazionale". ))
          Riferimenti normativi:
              - L'art. 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante:
          "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di
          cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
          i  trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  31  luglio  1974,  n. 200, come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
              "Art.  44  (Trasporti  internazionali).  -  Le  imprese
          aventi  sede in Italia che siano titolari di autorizzazioni
          o  licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse
          ad  effettuare  trasporti  internazionali alle condizioni e
          nei    limiti   previsti   dagli   accordi   bilaterali   o
          multilaterali  in materia e purche' siano in possesso degli
          speciali  requisiti  a tale scopo prescritti dalle relative
          disposizioni.
              Le  imprese  aventi  sede  all'estero  sono  ammesse ad
          effettuare    sul    territorio    italiano   i   trasporti
          internazionali  consentiti dalle norme vigenti nel Paese di
          origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido
          per  effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli
          accordi    bilaterali   o   multilaterali.   La   mancanza,
          l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando
          il  fatto  non  costituisca piu' grave reato, sono soggette
          alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
              Costituisce  comunque violazione ai sensi dell'articolo
          46  la  circolazione  di  veicoli  immatricolati all'estero
          sprovvisti  della  prescritta  autorizzazione  al trasporto
          internazionale.".
                               Art. 1.
  1.  (( A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla data del
1o gennaio  2000,  all'articolo  62 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente: ))
  "1-quater. (( Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale,  possono dedurre un importo pari a lire 110.000
al  giorno,  elevate  a  lire 180.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto". ))
          Riferimenti normativi:
              - L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre   1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,
          recante:  "Approvazione  del  testo unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
              "Art.  62  (Spese  per  prestazioni di lavoro). - 1. Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore  dei  lavoratori,  salvo  il  disposto  del  comma 1
          dell'articolo 65.
              1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture  recettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di
          manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai dipendenti
          sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che
          costituisce   reddito  per  i  dipendenti  stessi  a  norma
          dell'articolo 48, comma 4, lettera c).
              1-ter.  Le  spese  di vitto e alloggio sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione  per  un  ammontare  giornaliero  non superiore a
          L. 350.000;  il predetto limite e' elevato a L. 500.000 per
          le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
          predetti  rapporti  sia  stato autorizzato ad utilizzare un
          autoveicolo  di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
          essere  utilizzato  per  una  specifica trasferta, la spesa
          deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli  di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
          ovvero 20 se con motore diesel.
              1-quater.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci,  in  luogo  della  deduzione, anche analitica, delle
          spese  sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a
          L. 180.000  per  le  trasferte  all'estero,  al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.
              2.  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro  prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma  4  dell'art.  5. I compensi non ammessi in deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
              3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.
              4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,   e   agli  associati  in  partecipazione  sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
          dei profitti e delle perdite".